Perché? Se si tratta di un'indagine avviata nel pieno rispetto della normativa vigente, con l'approvazione e la segnalazione da parte del DIS, è un'attività da considerarsi legale a tutti gli effetti e loro stanno semplicemente svolgendo il loro lavoro. È perfettamente in linea con le intercettazioni preventive per attività di intelligence, che, aggiungo, devono essere verbalizzate dal procuratore generale della Procura di Roma, con l'emendamento dell'anno scorso.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttore dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.124, a richiedere l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l’espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.124